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Che cosa chiede davvero l’European Accessibility Act a chi progetta prodotti?
European Accessibility Act: cosa cambia davvero per le aziende di product design
Dal 28 giugno 2025 l’EAA rende l’accessibilità un requisito di mercato per prodotti e servizi digitali: ambito, eccezioni, vigilanza e sanzioni in Italia. La conformità però non si ottiene con una checklist a prodotto finito: si decide nel brief, con le persone e con i prototipi.
· aggiornato il 10 minuti di lettura

L’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882), recepito in Italia con il D.lgs. 82/2022, si applica dal 28 giugno 2025: computer e sistemi operativi, smartphone e altri terminali interattivi, terminali di pagamento, sportelli automatici, biglietterie, e-reader, e servizi come banca, commercio elettronico, trasporto passeggeri e comunicazioni elettroniche, immessi sul mercato o forniti da quella data, devono essere accessibili alle persone con disabilità. Un anno dopo, molte aziende manifatturiere hanno una checklist di conformità e un prodotto rimasto identico. È qui che si apre la domanda che la norma non pone: perché la conformità non è sufficiente?
Che cosa prevede l’EAA e come è recepito in Italia
L’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882) (si apre in una nuova scheda) obbliga fabbricanti, importatori e distributori dei prodotti e i fornitori dei servizi elencati a garantire che determinate categorie di prodotti e servizi siano accessibili alle persone con disabilità dal 28 giugno 2025. Le categorie coinvolte includono computer, smartphone, e-reader, terminali di pagamento, biglietterie automatiche, servizi bancari, commercio elettronico, trasporto passeggeri e comunicazioni elettroniche.
In Italia la direttiva è stata recepita con il D.lgs. 27 maggio 2022, n. 82 (si apre in una nuova scheda), che si applica ai prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti a partire dal 28 giugno 2025.
La direttiva non si limita a elencare requisiti. Nel considerando 50 indica la strada per raggiungerli: prevenire e rimuovere le barriere preferibilmente attraverso un approccio di progettazione universale o «design for all», cioè progettare prodotti, ambienti e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più ampia possibile, senza adattamenti successivi. Una norma europea sul mercato dei prodotti adotta così l’approccio del Design for All, e precisa che non esclude i dispositivi di assistenza quando servono. I quattro criteri «percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto», nati con le WCAG, sono scritti nell’allegato I della direttiva per i siti e le applicazioni dei servizi; la norma EN 301 549 ne dà le specifiche tecniche.
La conformità non è volontaria. I prodotti non conformi possono essere ritirati dal mercato. Le sanzioni variano per Stato membro, ma il principio è uniforme: l’accessibilità è un requisito di legge, non un’opzione etica.

Quali prodotti e servizi sono coinvolti, e quali no
La direttiva copre: hardware e sistemi operativi per consumatori; terminali di pagamento e terminali self-service (sportelli automatici, biglietterie, terminali per il check-in e terminali informativi interattivi); smartphone e altri terminali interattivi per le comunicazioni elettroniche o per accedere a contenuti audiovisivi; e-reader. Tra i servizi: comunicazioni elettroniche, accesso ai servizi di media audiovisivi, trasporto passeggeri aereo, su autobus, ferroviario e per vie navigabili (siti, app, biglietti elettronici, informazioni di viaggio, terminali), servizi bancari per consumatori, libri elettronici, commercio elettronico e comunicazioni al numero di emergenza 112.

Non rientrano nell’ambito diretto prodotti di arredamento, cosmetici, abbigliamento, utensili da cucina e prodotti industriali non destinati al consumatore. Questo non significa che per loro l’accessibilità sia irrilevante. Quando un prodotto entra in un edificio, valgono le regole dell’edificio: un lavabo in un bagno accessibile risponde al DM 236/1989 o al DPR 503/1996. Quando entra in un appalto pubblico, le specifiche tecniche devono tenere conto dell’accessibilità. E quando entra in una casa in cui si invecchia, risponde a una domanda di mercato che cresce ogni anno.
Scadenze ed eccezioni
L’obbligo vale per i prodotti immessi sul mercato e per i servizi forniti dal 28 giugno 2025. La norma concede alcuni margini. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a usare i prodotti che impiegavano legittimamente prima di quella data, e i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino alla scadenza, ma per non più di cinque anni. I terminali self-service già installati possono restare in funzione fino al termine della loro vita economica utile, e comunque non oltre vent’anni dalla messa in funzione. Sono escluse dai requisiti le microimprese che forniscono servizi, cioè quelle con meno di dieci addetti e un fatturato annuo, o un totale di bilancio, non superiore a due milioni di euro.
Questi margini riguardano prodotti già in uso e contratti già firmati. Per un prodotto nuovo resta una sola strada per non applicare un requisito: dimostrare, con una valutazione documentata che l’autorità può verificare, che imporrebbe una modifica sostanziale della sua natura o un onere sproporzionato (art. 13 del D.lgs. 82/2022). Chi oggi scrive un brief progetta già dentro la norma.
Chi vigila e quali sanzioni
In Italia la vigilanza è divisa: l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per i servizi, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i prodotti. Se un prodotto non è conforme, il Ministero chiede all’operatore di correggerlo entro un termine e, in mancanza, ne dispone il ritiro dal mercato.
Le sanzioni amministrative vanno da 5.000 a 40.000 euro, graduate secondo l’entità della non conformità, il numero di prodotti o servizi coinvolti e il numero di utenti; chi non ottempera alle richieste dell’autorità o non collabora ai controlli rischia da 2.500 a 30.000 euro. Per le imprese con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi tramite siti web o applicazioni, AgID può applicare una sanzione fino al 5% del fatturato (art. 24 del D.lgs. 82/2022 e art. 9 della Legge 4/2004). Per i servizi, AgID ha pubblicato a marzo 2026 le Linee guida sull’accessibilità dei servizi soggetti all’EAA (si apre in una nuova scheda) e, con la determinazione n. 84 del 15 maggio 2026, il regolamento dei propri controlli e del procedimento sanzionatorio, che parte dalla segnalazione delle non conformità e da un termine per correggerle.
Il punto critico: la conformità a posteriori
Dopo il 28 giugno 2025 abbiamo osservato, nelle aziende con cui lavoriamo, uno schema ricorrente: le aziende hanno interpellato il proprio ufficio legale, che ha prodotto una checklist di conformità. La checklist è stata affidata all’ufficio tecnico, che ha aggiunto attributi alla documentazione e rivisto le istruzioni d’uso. Il prodotto è rimasto identico.
Questo approccio ha un nome preciso: retrofitting. È il modo più costoso, e meno efficace, di affrontare l’accessibilità. Le ragioni sono strutturali.
Un prodotto che non è stato progettato per la diversità umana non può diventare accessibile attraverso modifiche marginali. L’accessibilità non si aggiunge alla fine di un processo progettuale: si incorpora nelle prime fasi, quando le decisioni fondamentali su forma, funzione, materiali e interazione sono ancora aperte.
Chi ha già lavorato con l’approccio Design for All lo sa per esperienza diretta: integrare i principi di accessibilità nelle fasi di brief e concept riduce i costi di adattamento successivi, migliora l’usabilità per tutti gli utenti, non solo per quelli con disabilità, e genera prodotti più competitivi, non meno.
Dalla conformità al vantaggio competitivo: il ruolo del Design for All
Nell’Unione europea vivono circa 90 milioni di persone con disabilità, il 24% della popolazione con più di 16 anni (2024). Se si includono anziani (al 1° gennaio 2025 il 22,0% della popolazione dell’UE aveva 65 anni o più, in Italia il 24,7%, il valore più alto dell’Unione), persone con disabilità temporanee, e i familiari che influenzano le decisioni di acquisto, il perimetro si amplia enormemente. I dati completi sono raccolti nella pagina sui dati di invecchiamento e disabilità in Europa.
Le aziende che hanno portato il Design for All nel proprio processo di ricerca e sviluppo prima dell’EAA hanno un vantaggio di posizione: la diversità delle persone era già nel brief, e la norma chiede loro di documentare ciò che il progetto aveva già deciso.
Il vantaggio competitivo si verifica su indicatori precisi: varianti di prodotto, resi, richieste di assistenza, ampiezza del pubblico a parità di costo. Come misurarli è spiegato nell’articolo sul ROI dell’accessibilità e il business case del Design for All.
Progettare per l’EAA dal brief: tre azioni
Integrare i principi EAA fin dall’inizio del processo significa essenzialmente fare tre cose:
- Prima: includere utenti con abilità diverse nelle fasi di ricerca e test. Non come campione statistico di cortesia, ma come fonte primaria di requisiti progettuali. È la differenza tra sapere che un anziano «potrebbe avere difficoltà» e capire esattamente dove, perché e come modificare il concept.
- Seconda: definire criteri di accessibilità nel brief di progetto, non nel capitolato finale. La domanda «questo prodotto è accessibile?» deve essere posta quando ancora non si è deciso come sarà il prodotto, non quando è già in produzione.
- Terza: verificare l’uso con prototipi e prove con le persone prima della produzione, e costruire nello stesso tempo la documentazione tecnica che la conformità richiede. Le prove d’uso trovano ciò che nessuna verifica documentale vede; la documentazione dimostra ciò che le prove hanno reso possibile. Una checklist compilata a prodotto finito non può correggere un concept sbagliato.
Il processo, applicato al prodotto fisico, è descritto nell’articolo su accessibilità e design inclusivo nel product design.
Il momento giusto per intervenire è adesso
Per le aziende che stanno sviluppando nuovi prodotti o rivalutando linee esistenti, il momento è adesso: non perché l’EAA lo imponga come urgenza burocratica, ma perché il mercato lo richiede come condizione di competitività.
Le aziende che affrontano l’accessibilità come problema di conformità stanno risolvendo il problema sbagliato. Quelle che la affrontano come opportunità progettuale stanno costruendo il vantaggio competitivo della prossima decade. La distinzione non è semantica. È strategica.
Dal 2007 lavoriamo con aziende, dall’arredobagno alla cosmetica, dall’elettronica ai luoghi della cultura, per trasformare questa distinzione in soluzioni: il lavabo Prime, il tagliere Demì, prodotti che l’EAA non obbliga, progettati comunque per la diversità delle persone. Non perché sia giusto eticamente, o non soltanto: perché un prodotto pensato per la diversità delle persone funziona meglio per tutti, e lo si vede nell’uso quotidiano.
Domande frequenti
Da quando si applica l’European Accessibility Act in Italia?
Dal 28 giugno 2025. La Direttiva (UE) 2019/882 è stata recepita con il D.lgs. 82/2022, che si applica ai prodotti immessi sul mercato e ai servizi forniti da quella data.
Un prodotto d’arredo o un utensile da cucina rientra nell’EAA?
No: arredi, cosmetici, abbigliamento e utensili non rientrano nell’ambito diretto della direttiva. Restano però le regole dell’edificio o dell’appalto in cui il prodotto entra e, soprattutto, una domanda di mercato che cresce con l’invecchiamento della popolazione.
Le piccole imprese sono esentate?
Sono esentate dai requisiti solo le microimprese che forniscono servizi (meno di dieci addetti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro). Le microimprese che trattano prodotti devono rispettare i requisiti, ma non sono tenute a documentare la valutazione dell’eventuale onere sproporzionato.
Quali sanzioni sono previste in Italia?
Da 5.000 a 40.000 euro per le violazioni dei requisiti; da 2.500 a 30.000 euro per chi non ottempera alle richieste dell’autorità o non collabora ai controlli; fino al 5% del fatturato per le imprese con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro che offrono servizi tramite siti web o applicazioni (art. 9 della Legge 4/2004). I prodotti non conformi possono essere ritirati dal mercato.
Basta una checklist di conformità?
Una checklist documenta la conformità, non la produce. Se il prodotto è già definito, le modifiche possibili sono poche e costose; i requisiti vanno scritti nel brief, verificati con prototipi e prove d’uso con le persone e documentati come la norma richiede.
Fonti
- Direttiva (UE) 2019/882, testo su EUR-Lex (si apre in una nuova scheda)
- D.lgs. 27 maggio 2022, n. 82, su Normattiva (si apre in una nuova scheda) (artt. 13, 18, 21, 24, 25)
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4, su Normattiva (si apre in una nuova scheda) (art. 9)
- Commissione europea, European Accessibility Act (si apre in una nuova scheda)
- AgID, Linee guida sull’accessibilità dei servizi soggetti all’EAA (si apre in una nuova scheda) (11 marzo 2026)
- AgID, determinazione n. 84 del 15 maggio 2026 (GU n. 118 del 23 maggio 2026)
- Consiglio dell’Unione europea, Disabilità nell’UE: fatti e cifre (si apre in una nuova scheda) (aggiornata il 16 luglio 2026)
- Eurostat, Population structure and ageing (si apre in una nuova scheda)
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