La Legge 13/89 in Italia rappresenta un pilastro fondamentale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, mirando a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici a favore delle persone con disabilità. Questa normativa, emanata in osservanza dell’articolo 3 della Costituzione italiana, prevede una serie di prescrizioni tecniche per nuove costruzioni,  ristrutturazioni e adeguamenti. Con l’avanzare del tempo, la legge ha subito delle modifiche e integrazioni, volte a migliorare e aggiornare le disposizioni iniziali. Ad esempio, il d.m. n. 236 del 1989 ha stabilito le prescrizioni tecniche dettagliate per le costruzioni, e ci sono state anche delle revisioni legislative come disposizioni che permettono alle persone con disabilità di procedere autonomamente. In aggiunta alle prescrizioni tecniche, la legge prevede incentivi economici, sotto forma di detrazioni fiscali, per favorire l’adeguamento degli edifici esistenti alle nuove normative. L’attuazione di questa legge ha portato ad una maggiore consapevolezza dell’importanza dell’accessibilità e ha incentivato l’adattamento degli spazi abitativi e pubblici per renderli fruibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità.

La Legge 13/89 e il successivo DPR 503/96 in Italia rappresentano le pietre miliari nazionali nell’eliminazione delle barriere architettoniche e nell’inclusione delle persone con disabilità. Mentre la Legge 13/89 ha stabilito i requisiti base per l’accessibilità nelle costruzioni, il DPR 503/96 ha introdotto regolamenti più dettagliati e specifici per l’adeguamento delle infrastrutture esistenti e la progettazione di nuove strutture, sia pubbliche che private, per garantire l’accessibilità e l’uso indipendente da parte di persone con disabilità. Le sinergie tra queste norme e le politiche europee, come la Strategia europea per la disabilità e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), sono evidenti. L’UE e i suoi Stati membri hanno l’obbligo di allineare le loro leggi interne con gli accordi internazionali che hanno ratificato. Questo significa che la legislazione italiana deve non solo rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla propria legislazione nazionale ma anche adeguarsi agli standard internazionali.

Esaminando le sinergie in un contesto più ampio, un confronto con altri paesi potrebbe mostrare diversi livelli di progresso e approcci all’abbattimento delle barriere architettoniche. Alcuni paesi, ad esempio, potrebbero aver implementato norme ancora più stringenti o potrebbero aver integrato la tecnologia assistiva in modo più estensivo nelle loro infrastrutture. Altri potrebbero essere arretrati sia nella legislazione sia nell’attuazione, fornendo così un quadro di come differenti governi si attivano per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità. Un confronto internazionale può rivelare best practices e approcci innovativi che potrebbero essere adottati o adattati in Italia o in altri Stati membri dell’UE. Inoltre, offre una prospettiva su come le diverse società si stanno muovendo verso l’inclusione totale e l’accessibilità, e quali sono le sfide comuni che tutti i paesi devono ancora affrontare.

Le critiche alla Legge 13/89, senza dimenticarne i benefici,  riguardano principalmente la necessità di un aggiornamento che rifletta le esigenze contemporanee. È stato suggerito che, piuttosto che concentrarsi solo sull’abbattimento delle barriere fisiche già esistenti, si dovrebbe adottare un approccio progettuale che elimini a priori le barriere, pensando a un’utenza più ampia e diversificata​. Il DM 236/89 fornisce linee guida dettagliate per la progettazione inclusiva, enfatizzando l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli spazi. Tuttavia, c’è la percezione che tali leggi e normative possano portare alla creazione di ambienti che soddisfino i requisiti legali senza necessariamente considerare le esigenze individuali in modo integrato, specialmente per quanto riguarda le abilità e disabilità sensoriali, percettive​ e invece concentrandosi quasi esclusivamente sulla mobilità.

In una revisione ipotetica delle leggi e normative, sarebbe opportuno adottare un linguaggio normativo meno imperativo e più indicativo, che apra a una progettualità innovativa, espressiva e inclusiva. I nuovi riferimenti legislativi e normativi dovrebbero fungere da quadro orientativo, offrendo linee guida flessibili che stimolino soluzioni creative, considerando l’eterogeneità delle necessità funzionali e sensoriali degli utenti. Contestualmente, sarebbe essenziale implementare un meccanismo di valutazione adattabile, basato su parametri quantitativi e qualitativi, per apprezzare l’adeguatezza del progetto in relazione alla diversità delle condizioni umane, alle specificità del contesto ambientale e sociale. Un tale sistema dovrebbe permettere di bilanciare l’esigenza di standard di accessibilità con l’unicità dei requisiti espressi dai vari stakeholder che devono essere coinvolti nel processo, garantendo una verifica semplificata ma efficace dell’opera progettuale.